CERTIFICATO GAS
Il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 ha reso applicabile nel nostro paese il Regolamento europeo (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra, rendendo obbligatoria la certificazione del personale e delle imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenti gas fluorurati a effetto serra (303/2008).
Dal primo Gennaio 2015 il DPR è stato reso attuativo per cui da tale data, il personale e le imprese non certificate FGAS non possono piú operare su condizionatori, climatizzatori, pompe di calore e impianti di refrigerazione che utilizzino gas fluorurati.
Questo si traduce nel fatto che per le imprese ed i tecnici non certificati FGAS dal 1 gennaio 2015 non è piú possibile eseguire installazioni e manutenzioni di condizionatori, climatizzatori e pompe di calore. Non è piú possibile effettuare ricariche gas aria condizionata.
Il cliente che si faccia fare una di queste operazioni da un tecnico non certificato FGas rischia pesanti sanzioni, sia amministrative che pecuniarie come riportato dal DL n.26 del 5 marzo 2013.
Il nuovo Regolamento (UE) n. 517 del 16 aprile 2014, che abrogherà il precedente 842/2006, prevede inoltre che i gas fluorurati (quelli per effettuare la ricarica gas condizionatori) possano essere venduti o acquistati solo da imprese in possesso di certificazioneo da imprese che impieghino personale certificato FGAS, istituendo l’obbligo da parte delle aziende fornitrici di tenere un apposito registro nel quale tracciare gli acquisti e gli acquirenti di gas fluorurati.
Il che vuol dire che i tecnici non certificati FGAS non potranno piú acquistare il gas per le ricariche di condizionatori e climatizzatori. Per costoro l’unico mezzo per approvvigionarsi diventa il mercato nero o l’acquisto da siti internet al di fuori dell’unione europea e chissà se i gas acquistati da questi canali siano conformi e non nocivi alla salute.
Senza certificazione FGAS non è piú possibile neanche installare un condizionatore nuovo.
SANZIONI
Le sanzioni in essere sono previste sia per il tecnico non certificato che per il malcapitato cliente. Il Decreto Legge n. 26 del 5 Marzo 2013 per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) sopra citato, definisce operatore il destinatario della multa. Questa figura in realtà viene poi identificata come il “proprietario”, “utilizzatore” o “terzo responsabile”.